consiglio apertura B&B Lombardia
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Re: consiglio apertura B&B Lombardia
Grazie.
qualche foto per farmi l'idea ???
Ezia, per cortesia mi spieghi bene in dettaglio come funziona per le detrazioni ??
grazie ciao!!!
qualche foto per farmi l'idea ???
Ezia, per cortesia mi spieghi bene in dettaglio come funziona per le detrazioni ??
grazie ciao!!!
ILVALE- Ospite
Re: consiglio apertura B&B Lombardia
più che di foto io mi documenterei andando a vedere qualche ristrutturazione di rustici dalle tue parti



PaolaB.- utente vip

- Data d'iscrizione: 02.01.08
Re: consiglio apertura B&B Lombardia
si si certo, ho gia visto qualcosa, ma volevo foto giusto per sviluppare piu idee.
grazie ciao
grazie ciao
ILVALE- Ospite
Re: consiglio apertura B&B Lombardia
dunque Ilvale, funziona cosiì: se tu ristrutturi casa tua e hai € 20.000 di detrazioni fiscali, se la tua casa è anche adibita a B.& B. la detrazione è di € 10.000.
così si è pronunciata l'agenzia delle entrate.
avevamo anche postato l'articolo in questo forum.
ci vorrebbe Daniela nostra, lei riesce sempre a trovare tutto.
io non mi ricordo dove ne avevamo parlato.
ciao, ezia
così si è pronunciata l'agenzia delle entrate.
avevamo anche postato l'articolo in questo forum.
ci vorrebbe Daniela nostra, lei riesce sempre a trovare tutto.
io non mi ricordo dove ne avevamo parlato.ciao, ezia

ezia- utente vip

- Data d'iscrizione: 07.01.08
Re: consiglio apertura B&B Lombardia
ma a parte il numero delle camere, cosa cambia dal punto di vista amministrativo/giuridico tra affittacamere e bb ??
contessa- Ospite
Re: consiglio apertura B&B Lombardia
Benvenuta fra noi.
La differenza tra affittacamere e B&B: la prima è, in genere, di natura imprenditoriale la seconda no.
monica
---------------------------------------
Gli Affittacamere sono definiti dalla Legge come "strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari".
Non sono assoggettati a classificazioni ufficiali. Le regioni si limitano a definire i requisiti minimi per l'esercizio dell'attività e precedono che nel prezzo di affitto dei locali siano comprese la pulizia, la fornitura dell'energia elettrica il cambio della biancheria. L'attività di Affittacamere è in genere un'attività imprenditoriale. In alcune regioni viene accettata anche come attività non imprenditoriale assimilabile al Bed & Breakfast.
Un Affittacamere si chiama "Locanda" quando in aggiunta ad un esercizio di affittacamere si svolge nello stesso edificio una attività di ristorazione.
Un Affittacamere, in alcune regioni, può anche definirsi "Room & Breakfast" quando oltre all'attività di alloggio si fornisce almeno la prima colazione. Oppure, come nel caso della Toscana, definirsi "Bed and Breakfast", vista la mancanza della tipologia "B&B" in questa regione.
REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 28/04/1997. N. 12
Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze
--------------------------------------------------------------------------------
ESTRATTO RELATIVO AL B&B
"Art. 16 bis (Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato "Bed & Breakfast")
Articolo così aggiunto dalla legge regionale 6/2001
1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; copia della denuncia deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata "Bed & Breakfast".
2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo "Bed & Breakfast" che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
3. L'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese" e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali;
comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.
5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall'autodichiarazione comprovante l'estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.
8. Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di "Bed & Breakfast" comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.
10. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
11. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed & Breakfast". Qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attività.
12. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di "Bed & Breakfast" senza aver presentato la prescritta denuncia al Comune. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal Comune.
La differenza tra affittacamere e B&B: la prima è, in genere, di natura imprenditoriale la seconda no.
monica
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Gli Affittacamere sono definiti dalla Legge come "strutture composte da non più di sei camere, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile, nei quali sono forniti alloggio ed eventualmente servizi complementari".
Non sono assoggettati a classificazioni ufficiali. Le regioni si limitano a definire i requisiti minimi per l'esercizio dell'attività e precedono che nel prezzo di affitto dei locali siano comprese la pulizia, la fornitura dell'energia elettrica il cambio della biancheria. L'attività di Affittacamere è in genere un'attività imprenditoriale. In alcune regioni viene accettata anche come attività non imprenditoriale assimilabile al Bed & Breakfast.
Un Affittacamere si chiama "Locanda" quando in aggiunta ad un esercizio di affittacamere si svolge nello stesso edificio una attività di ristorazione.
Un Affittacamere, in alcune regioni, può anche definirsi "Room & Breakfast" quando oltre all'attività di alloggio si fornisce almeno la prima colazione. Oppure, come nel caso della Toscana, definirsi "Bed and Breakfast", vista la mancanza della tipologia "B&B" in questa regione.
REGIONE LOMBARDIA
LEGGE REGIONALE 28/04/1997. N. 12
Nuova classificazione delle aziende alberghiere e regolamentazione delle case ed appartamenti per vacanze
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ESTRATTO RELATIVO AL B&B
"Art. 16 bis (Esercizio del servizio di ospitalità turistica denominato "Bed & Breakfast")
Articolo così aggiunto dalla legge regionale 6/2001
1. I privati che, utilizzando parte della loro abitazione di residenza, offrono un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione, sono tenuti a presentare denuncia di inizio di attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; copia della denuncia deve essere inviata alla Provincia di competenza. Tale attività ha carattere saltuario ed è denominata "Bed & Breakfast".
2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo "Bed & Breakfast" che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.
3. L'esercizio dell'attività di "Bed & Breakfast" non necessita di iscrizione alla sezione speciale del "Registro delle imprese" e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.
4. L'attività è esercitata in case unifamiliari o, previa approvazione dell'assemblea dei condomini, in unità condominiali;
comunque l'esercizio dell'attività non determina il cambio della destinazione d'uso dell'immobile.
5. L'attività può essere esercitata in non più di tre stanze con un massimo di sei posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto si deve poter accedere senza attraversare altri locali. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
6. La denuncia di inizio di attività deve essere corredata dai certificati comprovanti i requisiti di cui al comma 5, dalla fotocopia del libretto sanitario del responsabile e dall'autodichiarazione comprovante l'estraneità dalla casistica di cui al testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza. Copia della denuncia deve essere esposta visibilmente all'interno dei locali dove è esercitata l'attività.
7. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere obbligatoriamente svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.
8. Il responsabile dell'attività è colui che ha presentato la denuncia di inizio di attività. Egli è tenuto a registrare le presenze e comunicarle alla locale autorità di Pubblica Sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.
9. Le tariffe, liberamente determinate, devono essere comunicate alla Provincia di competenza. La Provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di "Bed & Breakfast" comprensivo della denominazione e dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.
10. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.
11. Il Comune esercita la vigilanza sull'attività di "Bed & Breakfast". Qualora il Comune accerti delle irregolarità amministrative riferite al presente articolo, diffida il responsabile dell'attività a rimuovere le irregolarità stesse entro un termine non superiore a quindici giorni e, in caso di persistenza, vieta con provvedimento motivato la prosecuzione dell'attività.
12. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da due a dieci milioni chiunque intraprenda attività di "Bed & Breakfast" senza aver presentato la prescritta denuncia al Comune. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da uno a tre milioni chiunque eserciti l'attività in mancanza dei requisiti previsti. Le sanzioni sono riscosse ed introitate dal Comune.
monica- Data d'iscrizione: 03.01.08
Re: consiglio apertura B&B Lombardia
grazie! la normativa è quella che avevo letto anche io e approfitto della vs competenza per chiedere
cosa si intende con questo passaggio :
I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
in particolare cosa si intende per rispettare normativa vigente .........di cibi e bevande???
cosa si intende con questo passaggio :
I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
in particolare cosa si intende per rispettare normativa vigente .........di cibi e bevande???
contessa- Ospite
Re: consiglio apertura B&B Lombardia
contessa ha scritto:grazie! la normativa è quella che avevo letto anche io e approfitto della vs competenza per chiedere
cosa si intende con questo passaggio :
I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.
in particolare cosa si intende per rispettare normativa vigente .........di cibi e bevande???
Allora, per quanto riguarda la mia regione (Campania), la normativa vigente è questa:
per il regolamento edilizio... s'intendono impianti elettrici, a gas, a norma (con tanto di certificazione);
in quanto alla sicurezza vogliono che ci siano le indicazioni delle uscite con cartelli fluorescenti, gli estintori (di cui 1 a polvere vicino al quadro elettrico), e la cassetta di pronto soccorso (legge 626); da noi non è obbligatoria l'assicurazione terzi, io ce l'ho per ogni evenienza (cani compresi!)...
infine la normativa per la somministrazione di cibi e bevande prevede che vengano somministrati cibi preconfezionati (in pratica non si "potrebbero" servire torte, marmellate o altro cibo preparato da te) e in monoporzioni.
monica
monica- Data d'iscrizione: 03.01.08
Re: consiglio apertura B&B Lombardia
visto ceh siamo nel forum BB lombardia, magari qualcuno mi confrema se in lombardia vogliono le stesse cose ? o altro in aggiunta???
contessa- Ospite
Pagina 3 su3 •
1, 2, 3
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